TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sentenza n. 3657/2022 del 19-10-2022
principi giuridici
Nel contratto di assicurazione, l'inadempimento dell'obbligo, gravante sull'assicurato, di conservare le tracce e i residui del sinistro, previsto dalle condizioni generali di polizza, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c., qualora tale inadempimento impedisca la verifica delle cause del danno e la sua corretta quantificazione.
La fattura prodotta in giudizio, in quanto documento rilasciato dall'imprenditore ad una delle parti fuori del processo, costituisce un indizio suscettibile di integrare il fondamento della decisione in concorso con altre risultanze istruttorie, la cui rilevanza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
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testo integrale
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sintesi e commento
Validità della Perizia Contrattuale e Obblighi dell'Assicurato: un Equilibrio Delicato
La pronuncia in esame affronta una controversia derivante da un contratto di assicurazione, focalizzandosi sulla validità di una perizia contrattuale e sull'obbligo dell'assicurato di conservare le tracce del sinistro. La vicenda trae origine da una richiesta di indennizzo per un presunto furto in un immobile, a seguito del quale l'assicurazione, dopo aver inizialmente incaricato un perito, aveva negato il risarcimento.
L'assicurato aveva quindi avviato la procedura di perizia contrattuale prevista dalla polizza, con la nomina di un proprio perito e la successiva designazione di un terzo perito da parte del Tribunale, a causa del mancato accordo tra i periti di parte. La compagnia assicurativa, tuttavia, contestava la validità della perizia, sostenendo che il terzo perito avesse operato come un consulente tecnico d'ufficio e che l'assicurato avesse violato gli obblighi contrattuali, in particolare quello di conservare le tracce del sinistro.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha innanzitutto ribadito la distinzione tra arbitrato irrituale e perizia contrattuale, sottolineando come quest'ultima consista in un apprezzamento tecnico demandato a terzi, vincolante per le parti salvo vizi del consenso o cause di nullità del contratto. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto valida la procedura di perizia contrattuale, evidenziando che la nomina del terzo perito era stata legittimamente richiesta dall'assicurato, a fronte del disaccordo tra i periti di parte. Inoltre, il fatto che il perito della compagnia assicurativa non avesse sottoscritto il verbale di perizia non ne inficiava la validità, in quanto tale eventualità era contemplata dalla disciplina contrattuale.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto la contestazione della compagnia assicurativa in merito alla mancata conservazione delle tracce del sinistro da parte dell'assicurato. Richiamando l'articolo delle condizioni generali di polizza che impone tale obbligo, il Giudice ha evidenziato come tale inadempimento possa comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Nel caso di specie, la mancata conservazione delle tracce del sinistro aveva impedito la ricostruzione della dinamica dell'evento e la verifica delle cause, rendendo impossibile accertare se il danno fosse effettivamente coperto dalla garanzia assicurativa.
Il Tribunale ha precisato che l'obbligo di conservare le tracce del sinistro non è assoluto, ma deve essere bilanciato con l'esigenza di provvedere con urgenza alla riparazione del danno per limitarne le conseguenze. Tuttavia, nel caso in esame, l'assicurato non aveva fornito alcuna prova di aver conservato la tubatura danneggiata, né di averla messa a disposizione del perito della compagnia assicurativa. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che l'assicurato non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali, con conseguente perdita del diritto all'indennizzo.
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